L’art. 659 del codice penale punisce con l’arresto o con l’ammenda “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici”.
In un caso giudiziario il Tribunale aveva condannato la proprietaria di tre cani, la quale aveva lasciato gli animali, nel corso di un’unica nottata, da soli sul terrazzo dell’appartamento da lei abitato. I tre cani avevano, quindi, disturbato il riposo di due condomini, latrando per buona parte della notte.
La Suprema Corte di Cassazione, investita della vicenda in virtù del ricorso interposto dall’imputata, ha ribadito i seguenti principi di diritto:
1. Il reato di cui all’art. 659 c.p. è un reato solo eventualmente permanente. Conseguentemente, esso può sussistere anche in caso di un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo, ove la stessa sia oggettivamente tale da arrecare un disturbo al riposo delle persone e purchè la condotta rumorosa si sia protratta per un non trascurabile lasso di tempo.
2. Per la sussistenza del reato occorre che il giudice del merito svolga adeguata indagine ai fini della verifica del fatto che, sia pure in termini di mera potenzialità, la messa in pericolo del bene giuridico protetto vi sia stata. Ciò significa che, seppur per la verificazione dell’illecito penale non sia necessario che in concreto siano risultate disturbate una pluralità di persone, occorre comunque che i lamentati rumori abbiano l’attitudine a propagarsi ed a costituire fonte di disturbo – per la loro intensità e per la ubicazione della loro fonte – per una potenziale pluralità indeterminata di persone, sebbene – si ripete – non sia necessaria poi la prova che tutte costoro siano state effettivamente disturbate.
Nel caso in esame, il Giudice aveva semplicemente preso atto che le persone oggetto di disturbo erano solamente due, entrambe abitanti nell’appartamento immediatamente confinante con quello dell’imputata.
La Corte di Cassazione ha precisato che per valutare, invece, correttamente tale attitudine a disturbare, il Giudice avrebbe dovuto considerare, ad esempio, la stazza e la razza degli animali (per valutare quindi la intensità, la ripetitività e la tipologia del verso emesso), la situazione abitativa dei luoghi ove il fatto si era verificato (essendo evidente che una zona densamente abitata è più soggetta alla efficacia del disturbo sonoro arrecato), l’esistenza di ulteriori, periodiche o continue, fonti di disturbo, tali da elidere la valenza molestatrice di quelle oggetto del presente caso giudiziario.
Nel caso affrontato, quindi, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di condanna, rinviando per altro giudizio (Cass. Pen., Sez. III, sent. 16677/2018)
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