TRUFFA SU INTERNET: QUALE E' IL TRIBUNALE COMPETENTE NEL CASO DI PAGAMENTO EFFETTUATO MEDIANTE RICARICA "POSTAPAY"?

07 novembre 2018

Capitano frequentemente casi in cui, al fine di acquistare beni di qualsivoglia natura tramite portali di vendita reperiti su internet, il venditore chieda di versare il prezzo dovuto tramite ricarica “postapay” alla quale, una volta effettuata, non consegua la spedizione dell’oggetto comperato.

Tale condotta può integrare l’ipotesi di truffa telematica punita dall’art. 640 del codice penale, che spesso viene posta in essere da soggetti che abitano distanti dal luogo ove risieda il soggetto acquirente, persona offesa dal reato.

In tali ipotesi, una delle problematiche affrontate dalla Giurisprudenza attiene a quale sia il Tribunale competente, ossia se debba decidere il Tribunale del luogo ove risieda la persona offesa che ha effettuato il pagamento mediante ricarica “postapay”, oppure il luogo ove dimori il soggetto attivo del reato che ha incassato la somma versata, conseguendo l’ingiusto profitto.

Come è noto, la truffa consiste nell’indurre in errore taluno mediante artifizi o raggiri, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In tema di competenza territoriale, costituisce regola generale quella di cui all’art. 8 del codice di procedura penale il quale stabilisce che la competenza territoriale, per qualsivoglia reato, sia radicata nel luogo ove lo stesso si sia consumato. 

Nel caso in esame, quindi, il luogo ove il soggetto agente abbia conseguito l’ingiusto profitto con altrui danno economico.

Nell’ipotesi, quindi, di acquisto a distanza di un bene pagato tramite ricarica “postapay”, costituisce espressione di un orientamento ormai consolidato in Giurisprudenza quello secondo cui “Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postapay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima”(in ultimo, Cass. Pen., Sez. I, sent. 49988/18).

Alla luce di tale principio di diritto, quindi, il luogo ove verrà radicato il procedimento penale nei confronti dell’autore del presumibile reato è quello del luogo ove la persona offesa ha effettuato la ricarica “postapay” richiesta quale pagamento del bene acquistato (ma mai ricevuto).

 

 

 

Archivio news

 

News dello studio

nov7

07/11/2018

TRUFFA SU INTERNET: QUALE E' IL TRIBUNALE COMPETENTE NEL CASO DI PAGAMENTO EFFETTUATO MEDIANTE RICARICA "POSTAPAY"?

Capitano frequentemente casi in cui, al fine di acquistare beni di qualsivoglia natura tramite portali di vendita reperiti su internet, il venditore chieda di versare il prezzo dovuto tramite ricarica

giu11

11/06/2018

E’ LECITO REGISTRARE UNA CONVERSAZIONE ALL’INSAPUTA DEL PROPRIO INTERLOCUTORE?

Per quanto concerne la possibilità di registrare una conversazione – telefonica o non – con terze persone e, conseguentemente, la successiva utilizzabilità del materiale raccolto

mag23

23/05/2018

IL SALUTO FASCISTA INTEGRA REATO?

L’art. 5 della Legge 645/1952 – modificato dalla Legge 152/1975 - punisce con la reclusione e con la multa “Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali

News Giuridiche

apr25

25/04/2025

Costituzione italiana

Pubblichiamo il testo della Costituzione

apr24

24/04/2025

Papa Francesco, lutto nazionale e un d.l. per gestire le esequie

Il Consiglio dei ministri ha approvato

apr24

24/04/2025

Decreto Sicurezza, ANM denuncia gravi problemi di metodo e di merito

Possibili profili di illegittimità costituzionale: