MANCATO VERSAMENTO IVA: QUANDO L'IMPRENDITORE NON E' RESPONSABILE PENALMENTE?

18 maggio 2018

Come è noto, l’art. 10 ter del Decreto Legislativo 74/2000 punisce penalmente colui che non versi, entro il termine previsto dalla legge, l’imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore ad euro 250.000,00= per ciascun periodo di imposta.

Capita frequentemente che l’imprenditore non riesca o non possa versare quanto dovuto a fini IVA per crisi di liquidità o comunque economica della società dallo stesso rappresentata al momento della scadenza del pagamento dovuto.

Tale emergenza aziendale consente di ritenere esente da responsabilità penale l’imprenditore obbligato al versamento?

In ordine all’eventuale esclusione dell’elemento soggettivo del reato per causa di forza maggiore, ex art. 45 c.p., la Suprema Corte di Cassazione ha da tempo affermato il seguente principio di diritto:

«l’inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti contingenti e imprevedibili non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico, dovendosi escludere la predetta causa di esclusione del dolo nel caso di situazione di difficoltà economica anche derivante da eventi estranei e non imputabili alla gestione ordinaria dell’impresa, nella quale l’omissione del versamento IVA alla scadenza è preceduta dal mancato pagamento alla singole scadenze mensili e, dunque, da una situazione di illegittimità che non può integrare la causa di forza maggiore» (Cass. Pen., Sez. III, sent. 21274/18).

E’ necessario, quindi, dimostrare nell’eventuale giudizio in Tribunale innanzitutto perché le somme dovute non siano state eventualmente accantonate ai fini del successivo versamento ed, altresì, la non imputabilità all’imprenditore della crisi economica in essere.

 Inoltre, altro aspetto dirimente, sarà necessario dimostrare come detta crisi aziendale non potesse essere adeguatamente fronteggiata con il ricorso da parte dell’amministratore ad idonee misure da valutarsi in concreto: a titolo di esempio, richiesta finanziamenti, vendita beni anche personali, dismissione quote o azioni sociali, riduzione proprio stipendio, costituzioni di garanzie reali sui propri beni, richiesta di rateizzazione del debito prima dell’accertamento fiscale e/o penale, ecc…

Solo in tali casi sarà possibile, secondo l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione ad oggi consolidatosi, invocare una causa di forza maggiore che consenta di mandare esente da responsabilità penale l’imprenditore che ometta il versamento di IVA alla scadenza prevista dalla legge.

 

 

 

 

 

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