In un caso giudiziario, l’imputata era chiamata a rispondere del delitto di cui all’art. 615 ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico) in quanto aveva effettuato due accessi alla casella di posta elettronica dell’ex marito di cui conosceva la password perché l’uomo in precedenza gliel’aveva comunicata e le aveva anche consentito l’accesso.
Oltre agli accessi, però, la donna aveva modificato la password ed aveva cambiato la domanda di recupero della stessa con una frase ingiuriosa.
Occorre, innanzitutto, precisare come la Suprema Corte di Cassazione abbia avuto modo in plurime occasioni di stabilire come integri il reato di “accesso abusivo ad un sistema informatico” la condotta di colui che acceda abusivamente all'altrui casella di posta elettronica, trattandosi di uno spazio di memoria, protetto da una password personalizzata, di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o di informazioni di altra natura, nell'esclusiva disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio (cfr. Cass. Pen., Sez. V, sent. 13057/15).
L’imputata, quindi, aveva sostenuto la mancanza del requisito dell’”abusivo” accesso, in quanto ella era legittimamente a conoscenza della password dell’ex coniuge.
Il fatto che la ricorrente fosse a conoscenza della password di accesso al sistema informatico non escludeva, però, nel caso di specie, il carattere abusivo dei due accessi da lei effettuati, in considerazione del risultato ottenuto - palesemente in contrasto con la volontà del titolare della casella elettronica - di determinare "il cambio della password con impostazione di una nuova domanda di recupero ed inserimento della frase" ingiuriosa "(omissis)".
La condotta posta in essere, quindi, aveva superato del tutto i limiti intrinseci connessi alla conoscenza (legittima, in quanto comunicata alla donna dall’ex marito) della password, in quanto non soltanto l’imputata aveva, appunto, apportato delle modifiche non consentite (cambio password e domanda segreta) ma aveva, altresì, temporaneamente escluso il titolare della mail dalla fruizione del servizio di posta elettronica.
Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico, prevista dall’art. 615 ter c.p., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso (cfr. Cass. Pen., Sez. Unite, 4694/11).
Alla luce di tali principi, non può certamente ritenersi rispettosa delle regole dettate dal titolare della casella elettronica, la condotta di chi utilizza la password, conosciuta lecitamente, per modificarla però indebitamente, impedendo al titolare della stessa di accedervi (Cass. Pen., Sez. V, sent. 52572/17)
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